Condotta antisindacale, quali sindacati possono ricorrere al giudice?

Cassazione n. 25184/2026: per agire ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori serve una dimensione nazionale effettiva, valutata anche in relazione al settore produttivo, ma non la maggiore rappresentatività comparativa
16/09/2026
Quali organizzazioni sindacali possono utilizzare lo speciale procedimento previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per ottenere la cessazione di una condotta antisindacale? La Cassazione torna sulla questione con la sentenza n. 25184 del 10 settembre 2026, precisando il significato del requisito della dimensione nazionale del sindacato e distinguendolo da quello della maggiore rappresentatività comparativa.
L’articolo 28 della legge n. 300/1970 attribuisce agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali interessate la possibilità di rivolgersi al giudice quando il datore di lavoro pone in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale o del diritto di sciopero.
La Cassazione conferma che l’accesso a questa tutela non è aperto indistintamente a qualsiasi organizzazione sindacale presente in azienda. È necessario che il sindacato abbia una dimensione nazionale effettiva. Ciò non significa, però, che debba anche rientrare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La distinzione assume particolare importanza alla luce della sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale, che è intervenuta sull’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori ampliando le condizioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Da quell’intervento poteva derivare il dubbio che il criterio della maggiore rappresentatività comparativa dovesse incidere anche sull’accesso al procedimento previsto dall’articolo 28.
La Cassazione mantiene invece separati i due piani. Le condizioni per costituire una RSA e quelle richieste per promuovere un’azione contro una condotta antisindacale non coincidono. L’articolo 28 continua a richiedere la natura nazionale dell’associazione sindacale, senza aggiungere il requisito della maggiore rappresentatività comparativa.
Un altro passaggio rilevante riguarda il modo in cui deve essere accertata questa dimensione nazionale. Non basta fare riferimento alla denominazione dell’organizzazione o alla sua presenza formale sul territorio. Occorre considerare l’attività sindacale concretamente svolta e verificarne la diffusione nazionale con riferimento al settore produttivo nel quale opera l’impresa coinvolta nella controversia.
Nel caso arrivato davanti alla Suprema Corte, la questione riguardava proprio la capacità dell’organizzazione ricorrente di dimostrare un’attività sindacale di carattere nazionale sufficiente a legittimare l’azione ex art. 28. Nei precedenti gradi di giudizio erano emerse valutazioni differenti sulla rilevanza della sua presenza territoriale e dell’attività svolta a tutela dei lavoratori.
La pronuncia permette così di tracciare un confine tra due concetti che possono facilmente sovrapporsi: essere un sindacato nazionale ed essere un sindacato comparativamente più rappresentativo non sono la stessa cosa. Il primo requisito riguarda la possibilità di utilizzare lo strumento processuale previsto dall’articolo 28; il secondo assume rilievo in altri ambiti dell’ordinamento sindacale e, dopo la decisione della Consulta del 2025, anche ai fini dell’articolo 19.
Resta aperto il problema più generale di come misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sul quale continuano a confrontarsi dottrina e parti sociali. La sentenza n. 25184/2026 circoscrive però con maggiore precisione la questione relativa alla repressione della condotta antisindacale: per accedere alla tutela dell’articolo 28 occorre dimostrare una presenza sindacale realmente nazionale, anche in rapporto al settore interessato, ma non essere necessariamente tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
 
 




 
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