Nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Dignità, il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi previsto per i contratti a tempo determinato non si applicava ai rapporti di lavoro relativi ad attività stagionali. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11269 del 27 aprile 2026.
La vicenda riguardava un lavoratore impiegato nell’attività stagionale di lavorazione del tonno, che aveva impugnato quattro contratti a tempo determinato stipulati con la società tra il 2015 e il 2018 e interessati complessivamente da sette proroghe. La Corte d’Appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile anche ai rapporti stagionali il limite massimo di cinque proroghe previsto dalla disciplina generale del contratto a termine.
La Cassazione ha seguito una diversa interpretazione. La disciplina allora vigente collegava il limite delle cinque proroghe al limite massimo di durata complessiva di trentasei mesi dei rapporti a tempo determinato. Poiché i rapporti relativi ad attività stagionali erano espressamente esclusi da quest’ultimo vincolo, secondo i giudici dovevano considerarsi sottratti anche alla disposizione che fissava il numero massimo delle proroghe.
Una diversa interpretazione sarebbe stata inoltre incoerente con il regime previsto per il lavoro stagionale: la normativa consentiva infatti rinnovi potenzialmente illimitati, senza l’obbligo di rispettare gli intervalli tra un contratto e quello successivo. Non sarebbe stato quindi ragionevole, secondo la Corte, ammettere tali rinnovi e al tempo stesso vietare più di cinque proroghe nello stesso arco temporale.
Su queste basi, la Cassazione ha accolto il ricorso della società, cassando con rinvio la sentenza impugnata.