Permessi 104 e congedo straordinario: legittimo dedicare parte della giornata ad attività personali

Corte d’Appello di Bologna (n. 536/2026): l’assistenza al familiare con disabilità non richiede una presenza continua per l’intera giornata e lo svolgimento di attività personali non costituisce, di per sé, abuso dei permessi
08/09/2026

La fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104 e del congedo straordinario non obbliga il lavoratore a rimanere accanto alla persona assistita in ogni momento della giornata.

 

Lo ha affermato la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 536/2026, confermando l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice che, durante alcune giornate dedicate all’assistenza della madre con disabilità, si era allontanata per qualche ora per recarsi al mare.

Secondo i giudici, il fatto che il lavoratore svolga attività personali o ricreative durante la giornata non è sufficiente, da solo, a dimostrare un utilizzo abusivo dei permessi. La valutazione deve riguardare le concrete modalità con cui viene prestata l’assistenza e l'organizzazione complessiva del tempo a disposizione.

 

Nel caso esaminato, assumono quindi rilievo la durata degli allontanamenti, l’assistenza effettivamente prestata alla persona con disabilità e la distribuzione delle diverse attività nell’arco della giornata. Ciò che deve permanere è il collegamento tra l’assenza dal lavoro e la finalità di cura del familiare.

 

La pronuncia esclude, in sostanza, che i permessi previsti per l’assistenza possano essere interpretati come un obbligo di presenza continuativa accanto al familiare. Un’attività personale, anche di carattere ricreativo, non determina automaticamente un abuso: è necessario verificare se, nel complesso, l’assenza dal lavoro continui a essere funzionale all’assistenza.

 
 
 




 
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