La fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104 e del congedo straordinario non obbliga il lavoratore a rimanere accanto alla persona assistita in ogni momento della giornata.
Lo ha affermato la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 536/2026, confermando l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice che, durante alcune giornate dedicate all’assistenza della madre con disabilità, si era allontanata per qualche ora per recarsi al mare.
Secondo i giudici, il fatto che il lavoratore svolga attività personali o ricreative durante la giornata non è sufficiente, da solo, a dimostrare un utilizzo abusivo dei permessi. La valutazione deve riguardare le concrete modalità con cui viene prestata l’assistenza e l'organizzazione complessiva del tempo a disposizione.
Nel caso esaminato, assumono quindi rilievo la durata degli allontanamenti, l’assistenza effettivamente prestata alla persona con disabilità e la distribuzione delle diverse attività nell’arco della giornata. Ciò che deve permanere è il collegamento tra l’assenza dal lavoro e la finalità di cura del familiare.
La pronuncia esclude, in sostanza, che i permessi previsti per l’assistenza possano essere interpretati come un obbligo di presenza continuativa accanto al familiare. Un’attività personale, anche di carattere ricreativo, non determina automaticamente un abuso: è necessario verificare se, nel complesso, l’assenza dal lavoro continui a essere funzionale all’assistenza.