Con il Regolamento (UE) 2026/1139, il legislatore europeo interviene sul quadro giuridico del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), modificando il Regolamento (UE) 2021/691 e ampliando in modo significativo le condizioni di accesso alle misure di sostegno.
La riforma introduce una nuova categoria giuridica di beneficiari: i lavoratori di imprese coinvolte in procedure di ristrutturazione e licenziamento collettivo la cui espulsione dal lavoro è considerata imminente. Fino ad oggi il FEG poteva essere attivato soltanto dopo la cessazione del rapporto di lavoro; con il nuovo regolamento, invece, il sostegno può essere richiesto già durante la fase procedurale prevista dalla normativa europea sui licenziamenti collettivi.
La disciplina individua come presupposto l’esistenza di un processo di ristrutturazione che comporti licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE. Il lavoratore è considerato a rischio di espulsione imminente quando figura nelle comunicazioni formali che il datore di lavoro trasmette ai rappresentanti dei lavoratori nell’ambito della procedura di consultazione prevista dalla normativa europea.
Sotto il profilo procedurale, la richiesta di intervento non può essere presentata direttamente ai servizi europei. È l’impresa interessata che deve chiedere allo Stato membro di attivare il FEG, mentre la domanda formale di finanziamento resta di competenza dell’autorità nazionale. L’impresa richiedente è inoltre tenuta a garantire il cofinanziamento nazionale delle misure e a dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sui licenziamenti collettivi, dagli accordi collettivi applicabili e dai diritti di informazione e consultazione dei lavoratori.
Particolare rilievo assume il collegamento tra le politiche attive del lavoro e le procedure di ristrutturazione aziendale.
Le misure finanziabili comprendono attività di formazione e riqualificazione professionale, aggiornamento delle competenze, certificazione delle competenze acquisite, orientamento professionale, tutoraggio, servizi di ricollocazione, consulenza personalizzata e sostegno all’imprenditorialità. Restano invece espressamente escluse le indennità economiche, i regimi di riduzione dell’orario di lavoro e le sovvenzioni di avviamento, poiché il FEG mantiene una funzione orientata allo sviluppo dell’occupabilità e non al sostegno reddituale.
La riforma estende inoltre la tutela anche ai lavoratori dei fornitori diretti e delle imprese a valle coinvolti negli effetti della ristrutturazione, purché venga dimostrato un chiaro nesso causale tra i licenziamenti previsti nell’impresa principale e quelli programmati nelle imprese collegate.
Si tratta di una novità che amplia la portata giuridica del fondo oltre i confini dell’impresa direttamente interessata dalla crisi.
Il nuovo assetto normativo rafforza quindi la dimensione preventiva dell’intervento europeo nelle crisi occupazionali, trasformando il FEG da strumento attivabile esclusivamente dopo la perdita del posto di lavoro a meccanismo utilizzabile già nella fase di gestione dei licenziamenti collettivi e delle ristrutturazioni aziendali.