Nel rapporto di agenzia commerciale il patto di non concorrenza post contrattuale è valido anche in assenza di un corrispettivo specifico e separato, o persino in presenza di una pattuizione che lo esclude. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1226/2026, inserendosi in un orientamento ormai consolidato.
La Corte chiarisce che l’articolo 1751-bis c.c. non commina la nullità del patto in caso di mancanza della controprestazione. Da ciò discende che l’obbligo di non concorrenza può ritenersi valido anche senza un corrispettivo autonomo, potendo il sacrificio imposto all’agente trovare giustificazione nell’equilibrio economico complessivo del rapporto di agenzia.
Diverso è il quadro nel rapporto di lavoro subordinato. Con l’ordinanza n. 436 dell’8 gennaio 2026 la Cassazione ha affermato che la clausola del patto di non concorrenza che parametrizza il corrispettivo alla durata del rapporto di lavoro non è di per sé nulla per indeterminatezza, qualora sia previsto un importo preciso per ciascun anno. Tuttavia, tale meccanismo è sindacabile sotto il profilo della congruità del compenso rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva dichiarato la nullità del patto ritenendo incongruo il corrispettivo, e la Cassazione ha confermato la decisione, precisando che il nodo centrale non è la determinabilità della somma, bensì l’adeguatezza economica della controprestazione rispetto ai limiti posti alla libertà professionale del dipendente.
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