In caso di mancata assegnazione degli obiettivi individuali, il lavoratore può ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance solo se dimostra che, ove tali obiettivi fossero stati fissati, vi sarebbe stata una concreta possibilità di conseguirli. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1235 del 20 gennaio 2026.
La vicenda trae origine dal contenzioso promosso da un gruppo di dipendenti nei confronti della società datrice di lavoro, per la mancata fissazione degli obiettivi individuali negli anni 2013 e 2014, prevista da un accordo sindacale del 2003. Secondo i lavoratori, tale omissione avrebbe impedito il conseguimento dei premi di risultato collegati agli obiettivi, dando luogo a un danno risarcibile da perdita di chance.
La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha respinto le domande rilevando l’assenza di allegazioni e prove idonee a dimostrare la concreta possibilità di raggiungere gli obiettivi, qualora fossero stati assegnati. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato la mancanza di elementi relativi alle modalità di svolgimento della prestazione, alla tipologia degli incarichi, nonché alle specifiche competenze e capacità professionali dei singoli lavoratori.
Investita del ricorso, la Cassazione ne ha dichiarato l’inammissibilità. La Suprema Corte ha ribadito che, nel giudizio risarcitorio per perdita di chance, grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare circostanze concrete e specifiche da cui desumere la reale possibilità di conseguire il risultato sperato. Non è sufficiente, quindi, la mera omissione datoriale nella fissazione degli obiettivi.
La Corte ha inoltre precisato che:
- la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice fondi la decisione su prove non dedotte dalle parti o disattenda espressamente la norma, e non nella semplice valutazione delle prove;
- la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo in caso di errata distribuzione dell’onere della prova, non quando si contesti l’apprezzamento delle risultanze istruttorie;
- la violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste per il mancato esame di questioni meramente processuali o quando la questione di merito sia stata comunque decisa, anche implicitamente;
- l’interpretazione della domanda giudiziale e degli accordi aziendali, così come la valutazione dell’opportunità di ricorrere a presunzioni e la ponderazione degli elementi indiziari, rientrano nell’esclusiva competenza del giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità.
Quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame deve riguardare fatti decisivi che, se considerati, avrebbero condotto con certezza – e non con mera probabilità – a una diversa decisione.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno correttamente escluso la sussistenza del danno da perdita di chance, in mancanza di elementi specifici idonei a dimostrare che i lavoratori avrebbero potuto effettivamente raggiungere gli obiettivi individuali non assegnati.
Immagine: M. Nilov