Con l’ordinanza n. 13724 dell’11 maggio 2026, la Suprema Corte afferma infatti che possono essere trattate allo stesso modo tutte le condotte accomunate dall’assenza di una valida giustificazione e dagli effetti negativi sull’organizzazione aziendale, anche se formalmente differenti.
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo che alcune assenze non dovessero essere considerate ingiustificate, poiché accompagnate da richieste di ferie presentate successivamente.
La Corte d’Appello aveva però respinto il ricorso, rilevando che la domanda tardiva di ferie non era sufficiente a sanare l’assenza già verificatasi né a eliminare il disservizio organizzativo prodotto.
La Cassazione conferma tale impostazione, osservando che assenze prive di autorizzazione preventiva e richieste tardive di ferie integrano “condotte analoghe” sotto il profilo disciplinare, perché entrambe determinano un’assenza non validamente giustificata e incidono sull’organizzazione del lavoro.Secondo i giudici, ciò che rileva non è tanto la diversa qualificazione formale della condotta, quanto il comune disvalore disciplinare e il pregiudizio arrecato al datore di lavoro.
Su queste basi, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa disposto dall’azienda.