CCNL applicabile tra giurisprudenza e legge delega: verso un perimetro più rigoroso per datori e appalti

La Cassazione limita le scelte arbitrarie del datore sui contratti collettivi, mentre la legge 144/2025 affida ai CCNL maggiormente applicati la definizione dei trattamenti minimi e rafforza i controlli negli appalti
21/11/2025
Il recente intervento della Cassazione in tema di individuazione del contratto collettivo applicabile (ord. n. 2771/2025) assume particolare rilievo nel nuovo quadro normativo delineato dalla legge delega n. 144/2025 sul sistema retributivo e sulla contrattazione collettiva.
 
La Corte è stata chiamata a valutare la legittimità della scelta di un datore di lavoro che, pur essendo iscritto a più associazioni di categoria, applicava all’interno della stessa impresa contratti collettivi differenti, selezionandoli al momento dell’assunzione dei dipendenti. Il giudice di merito aveva ritenuto tale prassi compatibile con l’ordinamento, desumendo la sua legittimità dalla pluralità delle iscrizioni datoriali; la Cassazione, cassando con rinvio la sentenza, ha invece affermato che la mera iscrizione a più associazioni stipulanti non consente di applicare alternativamente CCNL privi di coerenza con l’attività effettivamente svolta dai lavoratori, specie quando ciò si traduca in un trattamento retributivo inferiore.
 
L’obbligo di rispettare il perimetro oggettivo del contratto collettivo sottoscritto – derivante dal principio volontaristico e dalla reiterata applicazione in via di fatto del CCNL ai lavoratori che svolgono mansioni omogenee – impedisce al datore di operare scelte arbitrarie, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (sent. n. 2665/1997) e coerentemente con la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 103/1989) sul limite alla discrezionalità imprenditoriale e sulla garanzia della proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost.
Questi principi trovano un immediato punto di contatto con gli indirizzi della legge delega n. 144/2025, che attribuisce ai contratti collettivi maggiormente applicati il ruolo di definire i trattamenti economici minimi da garantire ai lavoratori, imponendo che tali standard siano estesi anche ai settori privi di copertura contrattuale attraverso l’applicazione del CCNL della categoria più affine. La delega interviene inoltre sul versante degli appalti e subappalti di servizi, imponendo alle imprese esecutrici l’applicazione di trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai CCNL più rappresentativi del settore e rafforzando parallelamente gli obblighi di controllo in capo alle stazioni appaltanti. In attesa dei decreti attuativi, che il Governo dovrà adottare entro sei mesi, appare evidente la convergenza tra l’indirizzo giurisprudenziale volto a prevenire utilizzi distorti della pluralità di CCNL e la scelta legislativa di radicare il sistema retributivo sui contratti realmente rappresentativi, con particolare attenzione ai servizi ad alta intensità di manodopera e alla tutela dei lavoratori coinvolti negli appalti pubblici.
 
 




 
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