La tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore costituisce uno dei principi cardine dell’ordinamento giuslavoristico. Sul datore di lavoro gravano, infatti, sia il generale dovere di non arrecare danno sancito dall’art. 2043 c.c., sia il più specifico obbligo di protezione previsto dall’art. 2087 c.c., che integra il contenuto del contratto di lavoro imponendo l’adozione di tutte le misure necessarie a preservare la sicurezza del dipendente. La violazione di tali obblighi può dar luogo, rispettivamente, a responsabilità extracontrattuale e contrattuale.
L’art. 2087 c.c. rappresenta una norma di chiusura del sistema di tutela antinfortunistica. Il suo ambito applicativo va oltre il rispetto delle specifiche prescrizioni di legge, imponendo al datore di lavoro di adottare tutte le cautele suggerite dalla diligenza, dall’esperienza e dalle conoscenze tecnico-scientifiche del momento, nonché di vigilare affinché le misure di prevenzione siano effettivamente osservate dai lavoratori. Ne deriva una vera e propria posizione di garanzia rispetto all’incolumità psico-fisica dei dipendenti, ispirata al principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile.
In questo contesto si inserisce il D.lgs. n. 81/2008, che disciplina in modo organico la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tra gli adempimenti fondamentali previsti dal Testo Unico rientrano la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività lavorativa e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), oltre al costante controllo sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori. La giurisprudenza ha più volte ribadito che il datore di lavoro è tenuto a esercitare un'attività di vigilanza continua e può essere chiamato a rispondere anche dei rischi derivanti da condotte negligenti, imprudenti o imperite dei dipendenti.
Tale responsabilità, tuttavia, non assume carattere oggettivo. Essa presuppone l'accertamento della violazione di specifici obblighi di prevenzione imposti dalla legge o desumibili dalle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili al momento dei fatti. La responsabilità datoriale può inoltre essere esclusa quando l'evento sia stato determinato esclusivamente da una condotta del lavoratore che presenti caratteri di assoluta eccezionalità, imprevedibilità ed estraneità rispetto al normale procedimento lavorativo, tale da integrare il cosiddetto rischio eccentrico e interrompere il nesso causale.
Sotto il profilo processuale, il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza dell'illecito, il danno subito e il nesso causale tra la condotta datoriale e il pregiudizio lamentato. Pur operando, in materia contrattuale, il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., resta comunque a carico del lavoratore la dimostrazione dell'inadempimento e della sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso.
Quanto al risarcimento, possono essere riconosciuti sia danni patrimoniali sia danni non patrimoniali, purché adeguatamente allegati e dimostrati. La liquidazione del danno alla salute richiede una distinzione tra le conseguenze ordinarie normalmente derivanti dalla lesione, da valutare secondo criteri uniformi, e quelle peculiari del caso concreto, suscettibili di personalizzazione solo ove risultino specificamente provate. La giurisprudenza richiede che ogni eventuale incremento rispetto ai valori tabellari trovi puntuale giustificazione nelle circostanze emerse nel processo.
Accanto al danno biologico possono assumere rilievo il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità reddituale, il danno trasmissibile agli eredi (iure hereditatis) e il danno da perdita del rapporto parentale, ciascuno assoggettato a specifici presupposti probatori. Nella pratica giudiziaria, la liquidazione avviene prevalentemente mediante le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, che costituiscono il principale parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento, ferma restando la possibilità di personalizzazione nei casi espressamente giustificati dalle risultanze processuali.