Il distacco di un lavoratore presso un’altra impresa è legittimo soltanto quando risponde a uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante, che deve sussistere per tutta la durata dell’operazione. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26009 del 30 settembre 2026, sottolineando la necessità di verificare concretamente tale interesse.
La vicenda riguarda una cooperativa che aveva distaccato 39 dipendenti presso un’altra società, sulla base di un contratto qualificato come «distacco per formazione». A seguito di un accertamento ispettivo, l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva contestato la legittimità dell’operazione. La Corte d’Appello aveva successivamente respinto il ricorso della cooperativa, non riconoscendo l’effettiva finalità formativa dichiarata.
La Cassazione ha confermato questa valutazione, rilevando che i lavoratori ricevevano direttive operative dai responsabili della società utilizzatrice, svolgevano le proprie mansioni insieme ai dipendenti di quest’ultima e utilizzavano gli stessi sistemi di rilevazione delle presenze. La semplice qualificazione del rapporto come distacco formativo non è sufficiente, in assenza di un effettivo interesse del datore distaccante.
Secondo i giudici, quando tale interesse manca, l’inserimento dei lavoratori nell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice e la loro sottoposizione alle sue direttive sono elementi compatibili con una somministrazione irregolare di manodopera, anziché con un distacco genuino.
Su queste basi, la Corte ha respinto il ricorso della cooperativa, confermando la sanzione irrogata dall’Ispettorato del lavoro.