Whistleblowing: la tutela non impedisce il licenziamento per una condotta grave e autonoma

La Cassazione chiarisce che la protezione contro gli atti ritorsivi opera solo quando il licenziamento è collegato alla segnalazione di illeciti. Se l'addebito riguarda un comportamento distinto e di particolare gravità, il recesso resta legittimo
10/07/2026

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22614/2026, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dirigente pubblico, precisando i limiti della tutela riconosciuta ai lavoratori che effettuano segnalazioni di illeciti (whistleblowing).

 

La vicenda riguardava un dirigente al quale era stata contestata l'omessa gestione di un avviso di accertamento fiscale di rilevante importo, rientrante nelle sue competenze. In particolare, il lavoratore non aveva valutato l'opportunità di impugnare l'atto entro i termini di legge, non aveva proposto il conferimento dell'incarico a un professionista esterno e non aveva informato tempestivamente i vertici dell'ente delle conseguenze derivanti dall'inerzia.

 

Il dirigente sosteneva che il licenziamento fosse in realtà una ritorsione per alcune segnalazioni di illeciti da lui presentate in precedenza, invocando la disciplina sul whistleblowing.

 

La Cassazione ha respinto tale ricostruzione, ricordando che la normativa tutela il lavoratore contro gli atti ritorsivi conseguenti alla segnalazione di violazioni, ma non attribuisce un'immunità rispetto all'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.

Affinché operi la protezione prevista dalla disciplina sul whistleblowing è infatti necessario che vi sia un collegamento tra la segnalazione e il provvedimento datoriale. Quando, invece, il licenziamento è fondato su una condotta autonoma, grave e adeguatamente accertata, la tutela non impedisce l'adozione della sanzione espulsiva.

 

Nel caso esaminato, i giudici hanno escluso l'esistenza di un nesso causale tra le segnalazioni effettuate dal dirigente e il recesso datoriale, ritenendo che il licenziamento fosse esclusivamente conseguenza delle gravi omissioni contestate. Tali condotte sono state considerate idonee a compromettere irreparabilmente il vincolo fiduciario, giustificando il licenziamento per giusta causa.

La pronuncia ribadisce un principio di particolare rilievo: il whistleblowing protegge chi segnala illeciti da eventuali ritorsioni, ma non esclude la responsabilità disciplinare del lavoratore per comportamenti autonomamente illeciti o gravemente negligenti.

 
 




 
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