Reintegra: le retribuzioni sono dovute anche senza ripresa del lavoro

Cassazione (n. 23919/2026): se dopo la reintegrazione il datore esercita nuovamente i propri poteri direttivi e disciplinari, sorge l’obbligo retributivo anche se il lavoratore non riprende materialmente servizio
09/08/2026

Con l’ordinanza n. 23919 del 23 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze economiche della riforma in appello di una sentenza che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento e disposto la reintegrazione dei lavoratori.

 

Il caso riguardava alcuni dipendenti coinvolti in un licenziamento collettivo, inizialmente dichiarato illegittimo in primo grado. A seguito dell’ordine di reintegrazione, i lavoratori avevano chiesto con decreto ingiuntivo il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo successivo, pur non avendo materialmente ripreso servizio presso la sede di Catania.

 

La società si era opposta, sostenendo che le somme non fossero dovute proprio per la mancata prestazione lavorativa. Nel frattempo, inoltre, la sentenza di primo grado era stata riformata in appello, con conseguente riconoscimento della legittimità del licenziamento collettivo.

 
La Cassazione distingue però tra le somme dovute a titolo risarcitorio per l’illegittimità del licenziamento e quelle maturate dopo la reintegrazione nell’ambito di un rapporto di lavoro nuovamente operativo. Le prime, in caso di successiva riforma della sentenza, sono ripetibili; diversa è invece la situazione quando alla reintegrazione segue la ripresa del rapporto e trova applicazione l’art. 2126 c.c.
 

Nel caso esaminato, pur in assenza di una concreta prestazione lavorativa, la società aveva nuovamente esercitato nei confronti dei dipendenti i tipici poteri datoriali: aveva disposto il loro trasferimento presso la sede di Catania e contestato disciplinarmente l’assenza ingiustificata.

 

Proprio l’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare ha portato la Suprema Corte a riconoscere l’esistenza dell’obbligazione retributiva per il periodo compreso tra la reintegrazione e la successiva sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dei lavoratori, affermando che, in una situazione di questo tipo, la mancata esecuzione materiale della prestazione non è sufficiente a escludere il diritto alla retribuzione.

 
 
 




 
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