Prescrizione dei contributi e divieto di doppia contribuzione: la Cassazione fa chiarezza

Cassazione (31237/25): prescritti i contributi anteriori al 2009 e stop alla doppia contribuzione. Non si possono cumulare versamenti riferiti allo stesso periodo lavorativo
09/12/2025

La Corte di cassazione si è pronunciata su una lunga vicenda riguardante il versamento dei contributi previdenziali relativi a un rapporto di lavoro inizialmente qualificato come autonomo e poi riconosciuto come subordinato dalla Corte d’appello. Dopo tale riqualificazione, il datore di lavoro era stato condannato a corrispondere un’indennità risarcitoria e a versare i contributi previdenziali per l’intero periodo interessato.

I giudici di merito avevano però dichiarato prescritti i contributi anteriori al luglio 2009.

 
La Cassazione conferma questo orientamento: la prescrizione decorre dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se la sua natura subordinata viene accertata solo anni dopo. Mancava infatti qualsiasi “impedimento giuridico” che potesse sospendere il decorso dei termini, come avviene nei casi di licenziamento illegittimo con successiva reintegra, dove l’INPS non può attivarsi fino alla ricostituzione formale del rapporto. Qui vi era solo un impedimento di fatto, cioè l’ignoranza della reale qualificazione del rapporto, insufficiente per evitare la prescrizione.
 

La Suprema Corte interviene anche sul tema della doppia contribuzione: nel periodo oggetto di causa il lavoratore aveva svolto altre attività, versando contributi come dipendente pubblico e libero professionista. La Corte ribadisce il principio dell’incumulabilità: non è possibile far valere più contributi riferiti allo stesso arco temporale, perché ciò produrrebbe un vantaggio ingiustificato rispetto a un rapporto correttamente inquadrato fin dall’origine.

 

Con questa decisione, i giudizi di legittimità confermano la prescrizione dei contributi maturati prima del 2009, la necessità di detrarre i contributi già versati per altre attività e il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

 
 




 
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