L'assenza dei presupposti per configurare il mobbing non esclude la responsabilità del datore di lavoro per comportamenti che abbiano compromesso la salute psicofisica e la dignità del dipendente. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28212/2026, sottolineando la necessità di valutare le singole condotte lesive anche quando non sia dimostrato un disegno persecutorio unitario.
La vicenda riguarda una lavoratrice coinvolta in un contesto lavorativo conflittuale, nel quale l'amministrazione, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute, era rimasta a lungo inattiva, senza adottare misure adeguate a tutelarne la salute psicofisica.
La Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente contro la decisione pronunciata in sede di rinvio, confermando così il risarcimento già riconosciuto per il danno subito.
La pronuncia richiama la tutela prevista dall'articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di salvaguardare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Anche quando i comportamenti accertati non integrano il mobbing, il giudice deve verificarne la concreta lesività e accertare gli eventuali danni riconducibili alla responsabilità datoriale.