Nel rito del lavoro, il termine previsto per opporsi alla trattazione scritta non ha natura perentoria. La scadenza dei cinque giorni indicata dall’articolo 127-ter c.p.c. non comporta, di per sé, la decadenza dal diritto di chiedere che la causa venga trattata in udienza.
Con l’ordinanza n. 25645/2026, la Corte di Cassazione ribadisce che le decadenze processuali devono essere espressamente previste dalla legge e non possono essere introdotte in via interpretativa.
Anche la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte non costituisce una scelta irreversibile. Se, nel corso del giudizio, l’evoluzione della causa rende necessario un confronto effettivo tra le parti e il giudice, deve essere possibile ripristinare la discussione orale.
Nel caso esaminato, la controparte si era costituita soltanto dopo la scadenza del termine previsto per opporsi alla trattazione scritta. Dichiarare inammissibile l’istanza con cui era stata chiesta l’udienza ha quindi determinato un’ingiustificata compressione del diritto di difesa.