Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 22 settembre 2025, ha affrontato la questione della legittimità delle comunicazioni che il datore di lavoro può inviare ai propri dipendenti durante una trattativa sindacale. Il caso riguardava un’azienda che, nel corso delle negoziazioni, aveva diffuso comunicazioni dirette ai lavoratori per illustrare la propria posizione al tavolo. Le organizzazioni sindacali avevano contestato tale comportamento, sostenendo che l’azienda avesse fornito informazioni non veritiere e formulato giudizi negativi sulle iniziative di sciopero, con conseguente pregiudizio per l’immagine e la credibilità del sindacato.
Il giudice ha però respinto il ricorso, ritenendo che la società si fosse limitata a chiarire la propria posizione senza interferire con la trattativa o limitare l’attività sindacale, escludendo quindi la configurabilità di una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione si configura solo quando il comportamento del datore di lavoro impedisca o limiti concretamente la libertà sindacale o il diritto di sciopero, non essendo sufficiente che la comunicazione possa orientare l’esito della trattativa.
La decisione conferma che il datore di lavoro può legittimamente rivolgersi ai lavoratori per illustrare la propria posizione negoziale, purché tale iniziativa non si traduca in un tentativo di scavalcare le rappresentanze sindacali o di ostacolare la loro azione.