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Cassazione: no al cumulo tra indennità di mobilità e pensione privilegiata ordinaria

Con l’ordinanza n. 25643/2025 la Suprema Corte chiarisce che la pensione privilegiata ordinaria, avendo natura retributiva e non risarcitoria, è soggetta alla sospensione durante la percezione dell’indennità di mobilità
24/09/2025
L’indennità di mobilità non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti, inclusi quelli a carico degli ordinamenti sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatorio. Lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25643/2025. In particolare, i giudici sottolineano che  la pensione privilegiata ordinaria non tabellare ha natura retributiva e non risarcitoria: ne consegue che rientra nel divieto di cumulo con l’indennità di mobilità, con la conseguente sospensione del trattamento pensionistico durante la fruizione della mobilità, senza incidere sul diritto complessivo alla pensione.

 
 




 
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