Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 155 del 2 settembre 2025, ha affrontato la questione della legittimazione passiva nell’azione di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, in un caso che coinvolgeva una committente e l’impresa appaltatrice i cui dipendenti avevano proclamato uno sciopero.
Il giudice ha chiarito che l’azione prevista dall’articolo 28 può essere diretta solo contro il datore di lavoro che ha posto in essere la condotta antisindacale, e non contro soggetti terzi che non abbiano tale qualità giuridica. Il committente, quindi, non può essere chiamato a rispondere in giudizio per fatti riferibili ai lavoratori dell’appaltatore, salvo che la sua condotta sia sostanzialmente riconducibile al datore di lavoro.
Nel caso esaminato, la committente aveva impiegato il proprio personale e i propri mezzi per sostituire temporaneamente i lavoratori in sciopero, senza assumere nuovo personale né neutralizzare del tutto gli effetti della protesta. L’attività aziendale aveva infatti subito una riduzione, a dimostrazione che lo sciopero aveva comunque prodotto effetti.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto legittimo l’intervento della committente, riconoscendole la possibilità di utilizzare risorse interne già in forza per garantire la continuità operativa, purché l’intervento non si traduca in una sostituzione totale idonea a vanificare il diritto di sciopero.
La decisione consolida il principio secondo cui il committente, in quanto soggetto estraneo al rapporto di lavoro tra appaltatore e dipendenti, non è automaticamente parte passiva nel procedimento per condotta antisindacale e può, nei limiti di proporzionalità, organizzarsi per fronteggiare le conseguenze dello sciopero.