L’uso obbligatorio di una lingua straniera durante un tavolo sindacale determina una limitazione alla capacità di dialogo di confronto delle lavoratrici e quindi costituisce una limitazione della loro capacità negoziale.
Lo prevede l’ordinanza n. 28790/2025 della Corte di Cassazione. Nel caso in questione, le dipendenti erano ricorse giudizialmente dopo che l’azienda multinazionale aveva imposto l’uso esclusivo della lingua inglese, senza servizio di interpretariato, nel corso della negoziazione per la costituzione del CAE (Comitato aziendale europeo).