n caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il rapporto di lavoro si estingue con il decorso del termine di preavviso, anche quando il datore propone al lavoratore un trasferimento in altra sede e quest’ultimo non manifesta alcuna volontà di accettarlo. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13535 del 15 maggio 2024.
Nel caso specifico, il lavoratore aveva ricevuto una lettera di licenziamento per motivi economici e riorganizzativi, contenente anche l’offerta di trasferimento presso un’altra sede aziendale. Non avendo ricevuto alcuna risposta, l’azienda ha considerato cessato il rapporto una volta decorso il termine di preavviso. Il lavoratore, invece, ha sostenuto che l’assenza di una sua formale rinuncia al trasferimento implicasse la prosecuzione del rapporto e ha chiesto il pagamento delle retribuzioni fino alla data in cui l’azienda ha ribadito la cessazione del contratto.
I giudici di merito hanno respinto la domanda e la Cassazione ha confermato l’interpretazione, osservando che «il rapporto si era risolto in virtù del licenziamento, al termine del periodo di preavviso, e che l’offerta di ricollocazione in altra sede non era stata accettata dal lavoratore né in modo espresso né per facta concludentia».
In altri termini, la Corte ribadisce che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comunicato con preavviso, determina la cessazione automatica del rapporto alla scadenza del termine, salvo espressa revoca o nuovo accordo tra le parti. La proposta di trasferimento non produce effetti se non viene accettata, e non sospende gli effetti del preavviso.
Conformemente a precedenti pronunce (ad es. Cass. n. 18697/2014 e Cass. n. 14217/2017), la Corte riafferma che eventuali offerte di ricollocazione o trasferimento devono tradursi in un accordo concreto: la semplice proposta non è sufficiente a modificare unilateralmente il rapporto in essere.
La decisione rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di revoca del licenziamento o accettazione esplicita dell’alternativa proposta, il rapporto si estingue alla scadenza del preavviso, senza che il lavoratore possa vantare pretese retributive ulteriori.